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Circolare P.C.M. - F.P. 15.03.1997, n. 4

L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1, comma n. 257. Elementi per l'applicazione.

L'art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, reca ai commi 248 e seguenti disposizioni in materia di invalidità.

In particolare, il comma 257 dell'indicata legge testualmente recita: "Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura ed al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento della medesima direzione".

In relazione a tale norma sono stati sollevati diversi quesiti che riflettono dubbi interpretativi, e particolarmente:

1) se il riferimento alla data di cui al comma 248 debba intendersi al 31 marzo di ciascun anno, come letteralmente è previsto dal comma richiamato, ovvero possa intendersi relativo al solo anno in corso;

2) se, in considerazione che il termine previsto per il 1997 scade in giorno festivo, debba ritenersi che la dichiarazione possa essere presentata nel primo giorno feriale successivo, cioè il 1° aprile p.v.;

3) se la norma debba intendersi riferita al solo personale assunto ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, specificatamente richiamata dalla norma in argomento, ovvero al personale comunque assunto in attuazione di altre disposizioni che prevedono il collocamento obbligatorio o precedenz

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