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Circolare MPI 14.03.1997, n. 173

Applicazione normativa pensionistica al personale già beneficiario art. 18 - comma 8 - della legge 25.8.1982, n. 604 al termine dei decenni servizio estero 1983/93 e 1984/94.

A integrazione della C.M. n. 309 del 29.9.1995, si precisa quanto segue.

Il personale che ha terminato il periodo di permanenza obbligatoria all'estero (decennio economico) al 31.8.1993 e 31.8.1994 con mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 18, comma 8 - della legge 604/82 fino al 31.8.1998 e 31.8.1999, ha presentato a suo tempo domanda di collocamento a riposo entro il 28.9.1994 e si trova pertanto nelle condizioni previste dall'art. 13 - comma 5 - della legge 23.12.1994, n. 724 come modificato dall'art. 1-comma 30- della legge 8.8.1995, n. 335.

Per rispettare tali condizioni, però, è necessario che il collocamento avvenga entro il 31.8.1997 (massima uscita prevista dalla legge).

A detto personale potrà essere consentito il riscatto, computo, ricongiunzione di periodi e servizi fino al raggiungimento della anzianità minima per il diritto alla pensione previsto dal D.L.vo n. 503 del 1992 per il collocamento a riposo con decorrenza 1.9.1997.

Qualora invece detto personale raggiunga il minimo della anzianità pensionabile negli anni successivi e cioè nel 1998 e 1999, non potrà usufruire dell'ultima uscita consentita dalla predetta legge 724/94. Tale personale, al fine del mantenimento all'estero ai sensi dell'art. 18 - comma 8-della legge 604/82, potrà ugualmente presentare istanza di riscatto, computo e ricongiunzione di periodi e servizi, ma i requisiti per il diritto a pensione non potranno che essere quelli stabiliti dalla legge n. 335/95 alla scadenze del 31.8.1998 e 31.8.1999.

Le istanze di valutazione del servizio dovranno essere presentate dal personale interessato a codesti uffici entro il 31.3.1997 e gli attestati relativi alla posizione pensionistica redatti dalle SS.LL. dovranno essere presentati al Ministero degli Affari Esteri entro il successivo 20 aprile 1997 e anticipati via fax.

 

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