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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo V - Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali

Art. 30 - Alunni non promossi e candidati non maturi

1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati privatisti, che abbiano sostenuto esami di maturità, dichiarata corrispondente alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e strutture e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali ad indirizzo linguistico funzionanti presso istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al

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