IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo II - Scuole medie

Art. 9 - Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media

1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28 febbraio, al preside della scuola media statale o pare

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.