Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo II - Scuole medie
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19/1/1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.
5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 28 febbraio, al preside della scuola media statale o pare
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