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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo I - Scuole elementari

Art. 7 - Valutazione

1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato e consiste nella indicazione «ammesso» o «non ammesso»: a) «alla classe successiva» o b) «al successivo grado dell'istruzione obbligatoria».

2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.

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