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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 329

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Art. 2 -

1 - Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singole classi. Resta fermo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 288 del 31 agosto 95 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2 - È stabilito direttamente dai Capi d'Istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.

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