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Legge 19.05.1997, n. 137

Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. (G.U. 26.05.1997, n. 120)

Art. 1 -

1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:

a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonché le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attri

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