Decreto legislativo 26.05.1997, n. 152
1. Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:
a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
c) nei confronti del personale assegnato per i posti-funzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2.
2. Per i rapporti di lavoro in corso alla durata di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore può richiedere per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
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