Decreto legislativo 26.05.1997, n. 152
1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs. 27.06.2022, n. 104.
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