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Decreto legislativo 26.05.1997, n. 152

Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. (G.U. 12.06.1997, n. 135)

Art. 3 - Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione 4

1. Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

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Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs. 27.06.2022, n. 104.

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