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Direttiva MPI 21.05.1997, n. 307

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Art. 2 -

Sulla base delle linee di indirizzo e programmazione definite dal Comitato di cui all'art. 1 la conseguente realizzazione di programmi e delle attività è affidata al CEDE, presso il quale è istituito un Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione .

Il CEDE si avvarrà della collaborazione della BDP e degli IRRSAE nonché, mediante specifiche convenzioni, di enti specializzati pubblici e privati.

In relazione alle modalità di attuazione previste nei progetti il CEDE potrà altresì avvalersi degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ivi comprese le segreterie di coordinamento degli ispettori tecnici.

Presso il CEDE è costituito, su designazione del Ministro della Pubblica Istruzione, un Comitato tecnico scientifico con il compito di definire i riferimenti metodologici anche in relazione ad indicatori ed esperienze internazionali, di sovrintendere all'attuazione di programmi di attività, di predisporre relazioni sui problemi oggetto di valutazione.

Gli atti necessari per i lavori del Comitato tecnico scientifico, ivi compresi quelli relativi al trattamento di viaggio e di missione nonché eventuali compensi, sono a carico del CEDE.

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