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Circolare MPI 21.05.1997, n. 310

Applicazione D.L. 19.5.1997, n. 129.

1. L'art. 1 del D.L. in parola stabilisce quali categorie del personale della scuola saranno collocate a riposo, con diritto a pensione, a decorrere dal 1.9.1997 (ovviamente, per il personale delle Accademie e dei Conservatori, la decorrenza va intesa al 1° novembre 1997). In particolare il comma 2 richiede un calcolo numerico che individui il personale da collocare a riposo anticipato per dimissioni.

Sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo la percentuale indicata dalla norma corrisponde a 7750 unità.

Dopo aver graduato, in base all'età anagrafica il personale di cui si tratta è risultato che potranno essere raccolte le dimissioni con effetto 1.9.97 di tutti coloro che sono nati entro il 31 agosto 1936.

Esclusivamente per il personale di sesso femminile che compia il 60° anno di età tra il 1° settembre 1996 e il 31 agosto 1997, in applicazione del disposto di cui all'art. 2 comma 21 della legge 335/95, le dimissioni saranno raccolte in aggiunta al numero sopra indicato.

2. Saranno, altresì, accolte le dimissioni del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento o profili professionali in esubero, nei limiti della dimensione dell'esubero stesso.

A tal fine, una volta ultimate le operazioni di mobilità, verrà individuata su base provinciale la sussistenza e la consistenza della situazione di esubero dei diversi ruoli, classi di concorso e profili; in corrispondenza alla consistenza del soprannumero verrà collocato a riposo il relativo personale che abbia presentato le dimissioni, graduato secondo l'età anagrafica.

3. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del suddetto decreto, il personale dimissionario, di cui al precedente punto 1, 3° capoverso, potrà chiedere il differimento del collocamento a riposo all'anno scolastico 1998-99, entro il 26 maggio 1997.

4. Poiché, a seguito della applicazione della norma in parola sono radicalmente modificate le dispon

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