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Circolare Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27.05.1997, n. 763

Applicazione dell'art. 1, comma 24, della legge 28.12.1995, n. 549.

Con circolare n. 706 del 27 agosto 1996, questa Direzione Generale ha impartito istruzioni per l'apertura di partite di spesa fissa per il pagamento delle retribuzioni dei docenti di religione, dei supplenti annuali e dei supplenti temporanei nominati fino al termine delle attività didattiche, in attuazione dell'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si rende ora necessario fornire ulteriori precisazioni, concernenti le seguenti questioni.

1) Ambito di applicazione dell'art. 1, comma 24, della legge n. 549/95.

Alcune Direzioni provinciali del Tesoro hanno segnalato di aver ricevuto richieste di apertura di partite di spesa fissa per personale a tempo determinato, sulla base di contratti stipulati con i Capi d'Istituto, per supplenze fino al rientro del titolare, o fino al termine delle lezioni, anche su posti originariamente conferibili per supplenza annuale, a seguito di esaurimento delle graduatorie provinciali.

Al riguardo, si osserva che l'ambito della competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro all'ordinazione secondaria della spesa per supplenze è precisamente delimitato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 549/95.

Occorre considerare, inoltre, che l'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pone a carico di appositi fondi, da ripartire fra le varie istituzioni scolastiche, con imputazione al capitolo 1032 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, le spese per supplenze brevi e saltuarie e che l'art. 8, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (legge di bilancio), vieta espressamente di autorizzare il pagamento delle spese relative all'insegnamento della religione (cap. 1029), alle supplenze fino al termine delle attività didattiche (cap. 1030), a quelle brevi e saltuarie (cap. 1032) e annuali (cap. 1034), su capitoli diversi da quelli rispettivamente assegnati.

È opportuno precisare, infine, che, a norma degli artt. 520, 521, primo e secondo comma, 581

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