CCNQ 27.05.1997
1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all'art. 1, comma 1.
2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 770/1994 ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dal decreto ministeriale 5 maggio 1995, compensando le relative spese tra gli enti interessati.
3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8, comma 6.
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