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Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Art. 3 - Attività dei centri - Accesso

1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte ad essa. In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:

* accoglienza, ascolto e orientamento;

* alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;

* apprendimento della lingua e dei linguaggi;

* sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;

* recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;

* acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;

* rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo formativo ed anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età.

4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.

5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6.

6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di t

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