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Ordinanza MPI 29.07.1997, n. 455

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.

2. In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti territoriali, i Provveditori agli Studi possono istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti ferma restando l'opportunità che tutte le attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.

3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente Ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i Centri territoriali permanenti.

4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.

5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la formazione professionale.

6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante l'anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.

7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33/A (Educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, ne

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