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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative

Art. 18 - Convitti nazionali, educandati femminili dello Stato istituti e scuole speciali statali

18.1 Per ciò che riguarda i dati relativi alle superfici scoperte ed ai locali dei convitti la previsione di eventuali incrementi o decrementi dovrà essere basata su elementi certi di nuove assegnazioni di aree o locali ovvero di una nuova e diversa utilizzazione dei medesimi.

18.2 Per i convittori e semiconvittori, dovrà essere riportato sulla scheda il numero riferito alla situazione effettiva dell'anno scolastico in corso.

18.3 Nelle istituzioni nelle quali sia costituito e sia effettivamente funzionante il magazzino, il numero degli assistenti amministrativi viene incrementato delle unità indicate nella colonna "B" della voce "assistenti amministrativi" inserita nelle tabelle di calcolo allegate alla presente ordinanza.

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