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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative

Art. 14 - Scuola media

14.1 Alla scuola per sordomuti di Roma si applica la tabella prevista per le scuole speciali, con riferimento esclusivamente alle categorie di cui alla tabella annessa al D.P.R. 14.3.1979.

14.2 La determinazione dell'organico di diritto del personale esecutivo ed ausiliario riferito ai corsi sperimentali per adulti deve essere effettuata a livello distrettuale, con la conseguenza che i posti stessi saranno localizzati a livello di singola scuola soltanto all'inizio dell'anno scolastico successivo; pertanto, il Provveditore agli studi, partendo dalla situazione dell'anno in corso nelle scuole del distretto, prevederà nell'ambito distrettuale, utilizzando l'apposita scheda meccanografica, il numero dei moduli e dei corsi che funzioneranno nell'anno scolastico successivo.

14.3 Il Provveditore prevederà, altresì, il numero delle unità scolastiche interessate alle suddette attività, indipendentemente dal numero di moduli o corsi che si prevede funzioneranno nelle stesse, riportando tali dati sulla scheda nello spazio corrispondente alla relativa dicitura, essendo questi ultimi i dati da elaborare per la determinazione delle piante organiche a livello distrettuale il parametro di determinazione dovrà essere il seguente:

- assegnazione di un posto di assistente amministrativo per ogni unità scolastica interessata all'amministrazione di uno o più moduli; qualora il modulo sia articolato su più distretti il posto sarà attribuito al distretto nel quale ha sede la scuola che amministra il modulo stesso;

- assegnazione

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