Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447
Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
Titolo I - Disposizioni generali
2.1 I capi di istituto effettueranno la rilevazione delle classi e dei corsi funzionanti e riporteranno la previsione delle classi che saranno costituite nell'anno scolastico successivo secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996.
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