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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 8 - Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale educativo

8.1 Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere programmata in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 6 dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. del comparto scuola.

8.2 Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L'articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell'anno è autorizzata, dal Provveditore agli studi sulla base dell'esistenza delle condizioni contemplate, per analoga fattispecie, al precedente articolo 7, comma 2.

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