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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 3 - Presentazione delle domande

3.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentato per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei conservatori e delle accademie al direttore delle rispettive istituzioni entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

3.2 La domanda redatta in carta semplice, deve contenere:

a) nome; cognome e luogo e data di nascita,

b) per il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di posto, sede di titolarità;

c) per il personale educativo, sede di titolarità;

d) per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.

e) esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

f) la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

3.3 Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:

1) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;

2) l'eventuale possesso. di uno o più dei seguenti titoli di precedenza previsti dall'art. 7,comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità

a) - portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

b) - persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) - familiari a

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