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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 14 - Personale collocato a riposo

14.1 Il personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di servizio può richiedere, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale contemplato dalla legge 28 dicembre 96 n. 662, art.1 comma 187, il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti dal richiamato decreto interministeriale.

14.2 Per l'anno scolastico 1997/1998 il personale di cui al presente articolo potrà richiedere il mantenimento in servizio di cui al comma 1 sempreché il decreto interministeriale richiamato allo stesso comma sia emanato entro la data dell'8 agosto 1997. La relativa domanda da redigere secondo le modalità contenute al precedette articolo 3, integrate dall'indicazione della decorrenza di collocamento a riposo per anzianità di servizio deve essere inoltrata, direttamente al Provveditore agli studi della provincia di ultima titolarità, entro quindici giorni dall'emanazione del citato decreto.

14.3 Limitatamente all'anno scolastico 1997/1998, l'asserzione delle sedi al personale di cui al presente articolo deve essere effettuata sulla base delle disponibilità che i Provveditori agli studi andranno ad individuare non prima della fase delle utilizzazioni.

14.4 Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza e le attività aggiuntive si fa rinvio alla summenzionata legge n. 662/1996, nonché a quanto sarà in proposito disciplinato dal decreto interministeriale più volte richiamato nel presente articolo.

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