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O.M. Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22.07.1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

Art. 1 - Campo di applicazione

1.1 La presente ordinanza ministeriale disciplina la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative a decorrere dall'a.s. 1997/98.

1.2 Sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale il personale direttivo e, ai sensi dell'art. 52 - 1° comma del citato C.C.N.L., i responsabili amministrativi. Parimenti sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'unicità dell'insegnante e della necessità di salvaguardare specificità professionali della funzione docente, gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, nonché delle accademie di belle arti.

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