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Legge 18.07.1997, n. 229

Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 19 maggio 1997, n. 129 recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità. (G.U. 19.07.1997, n. 167)

Art. 3 - Mobilità lunga

1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997.

3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4, della citata L. n. 223/1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale d

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