IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Funzione pubblica 29.07.1997, n. 331

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 01.10.1997, n. 229)

Art. 2 -

1. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato. La trasformazione del rapporto è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell'orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.