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Decreto MPI 04.07.1997, n. 424

Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. - A.S. 97/1998.

Allegato C - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. Il Sistema informativo determinerà il numero massimo delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che possono essere disposte in applicazione dell'art. 442, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a norma del decreto interministeriale allegato, in relazione al numero dei posti che risultano vacanti dopo l'effettuazione delle operazioni di trasferimento e di mobilità professionale, dei quali sia prevista la disponibilità anche per l'anno scolastico 1998/99, mettendo a confronto le disponibilità accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo nonché tenendo conto della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione delle rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per quanto concerne la scuola elementare il numero massimo delle anzidette assunzioni dovrà tener conto sia dei posti relativi alla dotazione dell'organico di base di circolo che di quelli riferiti alla dotazione organica perequativa (art. 5 D.I. n. 178/97).

2. Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere incrementato o diminuito direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e potrà essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

3. Per ciascuna qualifica e profilo professionale i Provveditori agli Studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibili

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