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Circolare MPI 25.07.1997, n. 451

Comparto - scuola - Capi di istituto - Interpretazione autentica dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalla scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

Nella G.U. del 30 dicembre 96 - Serie Generale n. 304 - è stato pubblicato l'accordo, sottoscritto l'11.12.96, relativo all'interpretazione autentica dell'art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995, per la parte che riguarda la determinazione delle modalità di inquadramento dei Capi d'Istituto.

Sulla base, pertanto, del predetto accordo ed a conferma di quanto già preannunciato in calce alla C.M. 595 prot. 5446/BL del 20 settembre 1996, l'inquadramento nella nuova griglia stipendiale del personale appartenente alla suddetta categoria deve essere effettuato in base all'art. 66 - comma 2 o, in alternativa, in base a quanto prescritto dal successivo comma 4 dell'articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento più favorevole per come la situazione del singolo viene a sostanziarsi alla data del 1° gennaio 1996, senza alcun riferimento ai miglioramenti economici di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 1°.8.1996.

Ciò posto, a modifica di quanto disposto al punto 1.2 della predetta circolare ministeriale, si riporta l'intera nuova sequenza delle operazioni da effettuare per gli inquadramenti in esame.

Sequenza ex art. 66 - comma 4 - C.C.N L. 4.8.1995:

a) determinazione degli importi annui lordi percepiti al 31.12.1995 a titolo di stipendio e di indennità di funzione in relazione alle posizioni di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 399/88 in godimento alla data del 31.12.1995;

b) somma degli importi di cui al punto precedente cui va aggiunto il miglioramento stipendiale previsto dalla tab. A2 del C.C.N.L.;

c) individuazione nella tab. B del C.C.N.L. dello scaglione cui corrisponde uno stipendio pari o immediatamente inferiore al totale di cui al punto b) e temporizzazione dell'importo eccedente sulla base della griglia stipendiale di cui alla tabella stessa;

d) determinazione dell'anzianità totale pari al numero degli anni corrispondenti allo scaglione anzidetto cui va aggiunta l'anzianità derivante dalla temporiz

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