D.M. Pubblica istruzione 02.06.1997, n. 343
Titolo I - Disposizioni per le sperimentazioni di ordinamento e struttura
1. Per gli esami di cui al successivo art. 7, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.
2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.
3. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il presidente della commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al successivo art. 7, terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 3, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 3.
4. Tali
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