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Circolare Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17.06.1997, n. 47

Art. - co. 12 - del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito nella legge 13.5.88, n. 153 - Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 1997.

L'articolo 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.88, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 1997 è risultata, secondo quanto comunicato dall'ISTAT, pari al 3,9 per cento.

In relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le unite tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito familiare - arrotondati alle 1000 lire superiori - da considerare, per il reddito conseguito nel 1996, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.97 - 30.6.98 concernenti:

1) A, B, C e D : l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla L. n. 153/88;

2) I - VI : la maggiorazione prevista dal D.M. 11.4.1996;

3) 1 - 10 : la maggiorazione prevista dal D.M. 19.3.1997;

4) 11 - 20 : gli importi complessivi mensili dell'assegno per il nucleo familiare.

 

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