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Ordinanza MPI 28.01.1997, n. 65

Conferimento incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Art. 5 -

1. Il Provveditore agli Studi convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

2. Il Provveditore conferisce, seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

3. All'atto dell'assegnazione delle sedi si terrà conto delle precedenze previste dall'ultimo comma dell'art.3 e secondo l'ordine ivi indicato.

4. In sede di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere vincolante.

5. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g, punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.

5 bis. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei

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