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Direttiva MPI 29.01.1997, n. 70

Iniziative di formazione e aggiornamento relative all'anno finanziario 1997.

Art. 15 -

I Provveditori agli Studi ed i Capi d'istituto, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e nelle sedi di programmazione e progettazione, previste dalla normativa vigente, debbono promuovere ed assicurare, in un'ottica di integrazione delle opportunità formative disponibili, le condizioni per garantire al personale scolastico in servizio la partecipazione alle attività di formazione, ivi comprese quelle da svolgersi all'estero in attuazione di programmi comunitari, in considerazione del rilievo che tali attività assumono per la qualità ed efficacia del servizio scolastico, nonché ai fini della progressione professionale e di carriera del personale stesso.

Si richiamano al riguardo, nell'ambito delle tipologie di iniziative da finanziare prioritariamente nei piani provinciali, quelle di cui all'articolo 5 del C.C.N. decentrato destinate al personale che nell'anno 1997 maturi il titolo - dopo il primo inquadramento - al passaggio alla successiva posizione stipendiale prevista dalla tabella B) allegata al C.C.N.L. del comparto scuola.

Il piano delle attività di formazione, programmato e deliberato dal collegio dei docenti, deve indicare le date previste per la partecipazione alle predette attività. Detta partecipazione costituisce priorità da assicurare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 28 del CCNL, salvo eccezionali e motivate.

I docenti che hanno partecipato alle attività di formazione sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto nel richiamato art. 28, a presentare al collegio dei docenti esclusivamente le documentazioni ed i materiali prodotti nel corso delle predette attività.

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