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Circolare MPI 28.01.1997, n. 64

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1997-98.

Com'è noto, l'art. 21, 9 comma della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione, al riguardo interpellato da questo Ministero, ha comunicato con fax in data 10.1.1997 che il tasso d'inflazione programmata per il 1997 è pari al 2,50% come indicato nella relazione Previsionale e Programmatica per il 1997.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28-2-1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 1997-98, in ragione del 2,50%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori, come da seguente prospetto.

 

Prospetto

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 1996-97 riferito all'anno d'imposta '95 Rivalutazione in ragione del 2,5% con arrotondamento alle lire 1.000 superiori Limite massimo di reddito per l'a.s. 1997-98 riferito all'anno d'imposta 1996
1 7.422.000 186.000 7.608.000
2 12.318.000 308.000 12.626.000
3 15.835.000 396.000 16.231.000
4 18.914.000 473.000 19.387.000
5 21.991.000 550.000 22.541.000
6 24.924.000 624.000 25.548.000
7 e oltre 27.854.000 697.000 28.551.000

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