Circolare MPI 28.01.1997, n. 64
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1997-98.
Com'è noto, l'art. 21, 9 comma della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
Il Ministero del Bilancio e della Programmazione, al riguardo interpellato da questo Ministero, ha comunicato con fax in data 10.1.1997 che il tasso d'inflazione programmata per il 1997 è pari al 2,50% come indicato nella relazione Previsionale e Programmatica per il 1997.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28-2-1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 1997-98, in ragione del 2,50%, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori, come da seguente prospetto.
Prospetto
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 1996-97 riferito all'anno d'imposta '95 | Rivalutazione in ragione del 2,5% con arrotondamento alle lire 1.000 superiori | Limite massimo di reddito per l'a.s. 1997-98 riferito all'anno d'imposta 1996 |
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1 | 7.422.000 | 186.000 | 7.608.000 |
2 | 12.318.000 | 308.000 | 12.626.000 |
3 | 15.835.000 | 396.000 | 16.231.000 |
4 | 18.914.000 | 473.000 | 19.387.000 |
5 | 21.991.000 | 550.000 | 22.541.000 |
6 | 24.924.000 | 624.000 | 25.548.000 |
7 e oltre | 27.854.000 | 697.000 | 28.551.000 |
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