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Circolare MPI 27.01.1997, n. 63

Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Ulteriori istruzioni.

L'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede, tra l'altro, che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.

Nelle forme di previdenza esclusive rientra pure il trattamento di pensione per i dipendenti civili, categoria comprendente anche il personale del comparto scuola.

La nuova normativa spiega i suoi effetti dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 335 del 1995.

In materia di pensioni ai superstiti, questo Ministero ha trasmesso, con la circolare n. 07/96, prot. n. 12/N, dell'8 gennaio 1996, la circolare n. 234 del 25.8.1995 dell'I.N.P.S., D.G. Pensioni, Ufficio normativa, confermandone l'applicazione con la circolare n. 103, prot. n. 257/N, dell'8 marzo 1996.

Poiché sono pervenuti quesiti su singoli aspetti della disciplina regolatrice le pensioni ai superstiti, si forniscono con la presente circolare i chiarimenti richiesti anche su altri argomenti regolati dalla nuova legge di riforma.

 

A) Aliquote di rendimento

La materia è disciplinata dall'art. 44, comma 1, del T.U. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dall'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per l'applicazione congiunta di tali disposizioni è necessario tener presente anche l'unita tabella F allegata alla circolare n. 54 del 16 giugno 1993 del Ministero del Tesoro.

Alla stregua della normativa richiamata l'aliquota annua del rendimento del 2 per cento, per i servizi resi dal 1° gennaio 1995, è considerata qualora non comporti un trattamento superiore a quello derivante dall'applicazione della statuizione di cu

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