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Circolare MPI 08.01.1997, n. 7

Personale direttivo, docente, educativo ed ATA della scuola. Attività di formazione ed aggiornamento ai fini della progressione economica.

Com'è noto, l'art. 27 del CCNL-scuola firmato il 4 agosto 1995 prevede, tra l'altro che il passaggio da una posizione stipendiale all'altra possa essere acquisito al termine dei periodi di permanenza in ciascuna posizione stipendiale, a condizione, che il dipendente interessato abbia soddisfatto l'obbligo di formazione per il numero di ore individuato dall'articolo stesso e che il passaggio alla posizione stipendiale superiore può essere ritardato:

- di due anni, nei casi di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese, per i capi d'istituto ed il personale docente ed educativo e di sospensione oltre i cinque giorni, per il personale ATA;

- di un anno, nei casi di sospensione dal servizio per una durata fino ad un mese, per i capi d'istituto ed il personale docente ed educativo e di sospensione fino a cinque giorni, per il personale ATA;

- nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di ore di formazione previsto per la posizione stipendiale di appartenenza, il passaggio alla ulteriore posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nella tabella B allegata al CCNL.

Va inoltre tenuto presente che non possono essere considerati valutabili ai fini della progressione economica i periodi trascorsi in posizione di stato che abbia comportato la sospensione della retribuzione, quali ad esempio quelli di assenza per malattia di cui al comma 2 dell'art. 23 del CCNL e quelli di aspettativa per motivi di famiglia.

Questo Ministero ha già fornito al riguardo alcune indicazioni operative con la C.M. n. 376 (prot. n. 15218/LM) del 23 dicembre 1995, con la quale è stato diramato il protocollo d'intesa sulle iniziative di formazione e aggiornamento relative all'anno 1996 e con la C.M. n. 595 (Prot. n. 5446/BL) del 20 settembre 1996, concernente l'inquadramento, il trattamento e la progressione economica del person

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