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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte III -

Titolo I - Norme finali e transitorie

Capo I -

Art. 44 - Norma finale

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 continuano ad applicarsi le normative vigenti. Le parti si riservano di intervenire su tali materie con successivi accordi, da stipularsi entro il 31.12.1996.

2. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 1, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.

3. Al dirigente comandato o collocato in posizione di fuori ruolo in altre Amministrazioni del comparto è conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l'Amministrazione di provenienza nel caso che svolga funzioni di livello corrispondente, nel rispetto dell'art. 3, comma 63, della legge n. 537 del 1993, o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al comando o al collocamento fuori ruolo.

4. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.

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