IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 30 - Collegio di conciliazione

1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 3.

2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione.

3. Il Collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l'amministrazione designano ciascuno un componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente.

4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente di sua pertinenza entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso.

5. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, o comunque di mancato rispetto dei termini previsti per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione.

6. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, ev

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.