CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro
1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima; in fase di prima applicazione del presente contratto, la presente disposizione viene applicata a decorrere dal quarto mese successivo alla data di stipulazione del medesimo.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.