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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo III - Sospensione della prestazione

Art. 19 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici dirigenti in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui all'art. 37.

3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui all'art. 37. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 la madre o in alternativa il padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza, retribuiti come quelli di cui sopra, per ciascun anno di età del bambino e per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.

4. Il restante periodo di cinque mesi dell'astensione facoltativa di cui al comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge n. 1204 del 19

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