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Circolare P.C.M. - F.P. 19.02.1997, n. 3

L. 23.12.1996 n. 662, art. 1, co. 56/65, tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. (G.U. 22.02.1997, n. 44)

La legge 662 del 23 dicembre u.s., sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, contiene alcune disposizioni (articolo 1, commi da 56 a 65) relative al rapporto di lavoro a tempo parziale e al regime delle incompatibilità. La presente circolare fornisce alcune indicazioni per l'applicazione tempestiva ed uniforme delle norme.

Le nuove disposizioni modificano la preesistente disciplina dell'istituto del part time.

Le novità vogliono favorire una più ampia diffusione del part time, attenuando i vincoli che limitavano e rendevano poco conveniente la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Resta invariata la preesistente disciplina di origine legislativa o contrattuale per le parti non espressamente o implicitamente abrogate, quali il trattamento giuridico ed economico, le modalità di ritorno al tempo pieno, i contingenti massimi per la qualifica.

1. Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57)

La prima, significativa, innovazione è quella dell'allargamento dei potenziali fruitori del part time. Tutto il personale dipendente, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale, può chiedere il passaggio al tempo parziale. Possono quindi chiedere il part time anche le qualifiche più elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale),che erano escluse dalla disciplina precedente.

Non possono chiedere il part time: il personale militare, le forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58)

Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso al part time è quella che prevede un termine ridotto (60 giorni) dalla domanda da parte dell'interessato trascorso il quale si determina comunque la trasformazione del rapporto. È stata p

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