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Circolare MPI 20.02.1997, prot. n. 2305

Applicazioni artt. 18 e 21 C.C.N.L. - Quesiti.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota n. 101446 del 17.1.97 a mezzo della quale la Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ha fatto conoscere il proprio avviso in merito ad alcuni quesiti formulati da questa Direzione Generale.

"Con la nota di cui sopra codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente sull'applicazione di alcune norme recate dal C.C.N.L. - comparto Ministeri.

In particolare vengono formulati i seguenti quesiti:

1) in quale modo sia da considerare il dipendente che, in caso di assenza per malattia, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, escludendo pertanto il sabato e la domenica, rimanga ancora assente per malattia anche per tutta la settimana successiva;

2) se si possa usufruire di tre giorni di permesso retribuito per lutto anche nel caso di decesso del genitore del convivente;

3) se il dipendente a cui è stato concesso un giorno di permesso retribuito per effettuare il viaggio necessario ad adempiere alle funzioni di assessore comunale debba in ogni caso presentare il relativo biglietto ferroviario quale documentazione giustificativa;

4) i quali casi l'Amministrazione possa recuperare le retribuzioni corrisposte al dipendente assente per infermità causata da terzi.

Al riguardo si osserva quanto segue:

1) nel caso di specie, poiché il dipendente non riprende servizio all'inizio della settimana successiva a quella per cui ha esibito il certificato medico attestante la prognosi di gg. 5, i giorni di sabato e di domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia;

2) si esprime l'avviso che, nel caso in esame, i tre giorni di permesso ai sensi dell'art. 18, 1° comma, del C.C.N.L. possano essere concessi solo se il rapporto di convivenza sia dimostrato da risultanze anagrafiche aventi valore giuridic

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