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Circolare Ministero delle finanze 05.02.1997, n. 22/E

Contributo straordinario per l'Europa - Art.3 commi da 194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". (G.U. 13.02.1997, n. 36)

1. Premessa

L'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, ha istituito un "contributo straordinario" finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal trattato di Maastricht.

Si tratta di prelievo di carattere straordinario, istituito per essere applicato per un unico periodo d'imposta.

E' espressamente stabilito che i dati relativi al contributo straordinario devono essere indicati, rispettivamente, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e in quella dei redditi delle persone fisiche, in base ai criteri e alle modalità che saranno stabiliti con il decreto del Ministro delle Finanze che approva i relativi modelli di dichiarazione.

Premesso che l'ultimo periodo del comma 194 del citato articolo 3 dispone che per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in oggetto, si applicano le norme contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti al fine ai garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto.

 

2. Ambito soggettivo

Soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti, e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'articolo 20 del Tuir. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti invenzioni contro le doppie imposizioni.

Non sono soggetti al contributo straordinario i redditi esenti, i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli eredi del contribuente deceduto relativamente a redditi pos

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