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Circolare INPDAP 14.02.1997, n. 9

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564* - Contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione. (G.U. 26.02.1997, n. 47)

Premessa

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 col decreto legislativo in oggetto sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione.

Per la prima applicazione della normativa in esame, si forniscono le seguenti valutazioni, facendo tuttavia ampia riserva di integrazione o approfondimento delle stesse, in considerazione che il processo di armonizzazione avviato con la riforma del sistema previdenziale attraverso le disposizioni immediatamente precettive o con delega al Governo a provvedere all'emanazione di specifici decreti attuativi non è stato ancora interamente realizzato.

I) Contribuzione figurativa

A) Periodi di malattia

I primi quattro commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono l'elevazione del limite massimo accreditabile per periodi di malattia in tutto l'arco della vita lavorativa, la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile e all'attribuzione degli oneri connessi. Tali disposizioni non hanno però riflessi per gli iscritti a questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), per cui il loro ambito di applicazione riguarda esclusivamente il settore privato e cioè gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), prescrivendo che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in mi

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