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Provvedimento Garante per la protezione dei dati 15.12.1997, n. 5

Autorizzazione n. 5/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675 del 1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, della legge n. 675 del 1996;)

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675 del 1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Ritenuto opportuno rilasciare un'autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675 del 1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'ufficio del Garante;

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerata l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposi

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