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Ordinanza MPI 09.12.1997, n. 782

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Art. 2 -

1. In applicazione dell'art. 14 della L. n. 104/92 e al fine della piena attuazione del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, l'art. 29 dell'O.M. 169/96, registrata alla Corte dei conti il 17.5.96, reg. 1, foglio 128, è così modificato:

"per far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate in particolare all'integrazione degli alunni in situazione di handicap mentale, possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati al personale docente con rapporto a tempo indeterminato, già in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostengo all'integrazione degli alunni in situazione di handicap".

2. I corsi di alta qualificazione sono istituiti con decreto del ministro della Pubblica Istruzione sulla base delle richieste presentate dai Provveditorati agli studi e sentito l'osservatorio permanente per l'handicap operante presso questo Ministero.

Le richieste formulate dai provveditori agli studi, sentiti i GLIP, sono presentate al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio studi e programmazione - secondo le modalità fissate con apposita circolare ministeriale.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse del territorio e di integrarle, la gestione dei corsi è affidata a istituzioni scolastiche statali che abbiano le risorse professionali e strumentali necessarie. Esse possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della consulenza, delle strutture, dei materiali e dell'apporto tecnico-scientifico di università, centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e privati in possesso di specifiche competenze.

3. Ogni corso prevede la partecipazione di no meno d

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