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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 9 - Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero 16

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

16

Articolo abrogato dal comma 7 dell'art. 23 e dal numero 30) dell'allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

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