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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

Art. 7 - Incentivi territoriali 13

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riserv

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