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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

Art. 42 - Affari esteri

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine "Amministrazione" deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contrat

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