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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

Art. 4 - Incentivi per le piccole e medie imprese

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997: 6

a) [aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ];

b) [aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura

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