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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Sanità

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 38 - Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa 55

[1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

2. Entro il 30 settembre 2000, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. 56

3. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonché della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie. 57

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