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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 28 - Norma interpretativa 39

1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

39

La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117 (Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost.; dalla Commissione tributaria regionale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost.; dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.

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