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Legge 23.12.1997, n. 451

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Osservatorio nazionale per l'infanzia 4

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone i

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